Aggiornate in agosto 2023
(1) Le presenti Condizioni generali di vendita e di consegna (qui di seguito CGV) si applicano a tutte le nostre vendite e consegne nonché a tutte le altre prestazioni (ad es. anche a prestazioni lavorative) della Hermann Hartje KG (qui di seguito ”Hartje“ oppure ”noi“). Le presenti CGV costituiscono parte integrante essenziale di tutte le nostre offerte contrattuali e accettazioni della proposta di contratto e si applicano a tutte le prestazioni da noi fornite compresi gli ordini effettuati attraverso il nostro EOSWeb e myHARTJE.
(2) Si applicano esclusivamente le presenti CGV. Non accettiamo condizioni generali di contratto dell’acquirente divergenti, contraddittorie o supplementari, anche se non ci opponiamo espressamente alla loro applicazione. Ciò vale anche qualora dovessimo eseguire la prestazione senza alcuna riserva e consapevoli delle condizioni di contratto dell’acquirente. In via eccezionale, le condizioni di contratto dell’acquirente diventeranno parte integrante del contratto solo nel momento e nella misura in cui noi avessimo espressamente dato il nostro consenso alla loro applicazione in forma testuale.
(3) Gli accordi individuali stipulati in singoli casi con l'acquirente (compresi accordi accessorie, integrazioni e modifiche) hanno la precedenza sulle presenti CGV. A fini probatori, tali accordi devono essere presi o confermati per iscritto. Salvo prova contraria, la stipula e il contenuto di simili accordi è disciplinato da un contratto o da una nostra conferma scritta.
(4) Le presenti CGV valgono anche per tutte le transazioni future con l’acquirente, anche se non faremo ulteriore riferimento alla loro validità.
(5) Le presenti CGV valgono soltanto nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco-BGB.
(6) Le segnalazioni fatte in riferimento all’applicazione di disposizioni di legge hanno un significato soltanto chiarificatore. Oltre alle presenti CGV, si applicano le disposizioni di legge anche senza farne specifico riferimento, a meno che non vengano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
(7) Nella misura in cui, nelle presenti CGV, sia richiesta l’osservanza della forma scritta, sarà sufficiente anche l’osservanza della forma testuale ai sensi del § 126b del Codice civile tedesco-BGB. Restano salve le prescrizioni formali di legge.
(1) Preventivi, informazioni su prezzo e consegna, ad esempio su cataloghi e presentazioni in internet non rappresentano offerte giuridicamente vincolanti, ma sono da intendere quale invito all’acquirente a presentare un’offerta. Gli ordini effettuati dall’acquirente sono delle offerte vincolanti nei nostri confronti alle quali l’acquirente, nel dubbio, è legato per la durata di 14 giorni. Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui confermiamo l’ordine dell’acquirente, iniziamo con l’esecuzione del contratto oppure consegniamo la merce. L’ordine del cliente è confermato da parte di Hartje nel momento in cui l’ordine del cliente è segnalato alla voce di menu “ordini aperti (arretrati)” dell’EOSWeb e myHARTJE. Qualora la nostra dichiarazione sia in via eccezionale da intendersi quale offerta giuridicamente vincolante, avremo, in ogni momento fino all’accettazione da parte dell’acquirente, il diritto alla revoca della nostra offerta, se non espressamente stabilito diversamente nell’offerta.
(2) Preventivi, schizzi, disegni, illustrazioni, specifiche tecniche e altri documenti che non fanno parte del volume di consegna, rimangono di nostra proprietà e ci riserviamo tutti i diritti d’autore su di essi. Non possono essere resi accessibili a terzi e dovranno essere restituiti immediatamente dopo che ne sia stata fatta richiesta.
(3) In seguito all’ordine effettuato, la comunicazione con il cliente avviene mediante EOSWeb e myHARTJE. Tutte le informazioni sulle offerte effettuate saranno registrate nella cronologia degli ordini sul portale del cliente nell’EOSWeb e myHARTJE. Spetta al cliente accedere allo stato degli ordini effettuati nell’EOSWeb e myHARTJE.
(4) Ulteriori informazioni per ordini tramite EOSWeb e myHARTJE: le consegne si effettuano ai soli imprenditori. Non si effettuano vendite ai consumatori. Gli ordini potranno essere effettuati in seguito alla registrazione e ammissione dell’acquirente per gli ordini tramite EOSWeb e myHARTJE. Il processo d’ordine prevede i seguenti passi: dopo essersi iscritto con i suoi dati di registrazione, l’acquirente potrà inserire la merce in un carrello spesa virtuale cliccando sul pulsante con il simbolo del carrello spesa. Il cliente può visualizzare in ogni momento il contenuto del carrello della spesa attraverso il simbolo del carrello spesa e tramite gli appositi campi può cancellare i prodotti dal carrello della spesa o modificarne la quantità. Prima di effettuare un ordine, l’acquirente ha la possibilità di verificare tutti i dati forniti e di correggere errori di immissione attraverso gli appositi campi di modifica. È solo cliccando il campo “ordinare con obbligo di pagamento“ che l’acquirente presenta un’offerta vincolante per la stipula di un contratto di compravendita. In seguito al trasferimento dell’ordine a noi, lo stesso è visibile nella cronologia degli ordini nell’EOSWeb e myHARTJE. Tale visualizzazione rappresenta soltanto la conferma del ricevimento dell’ordine e non ancora un’accettazione di tale ordine. Il contratto è concluso allorquando visualizziamo l’ordine dell’acquirente alla voce di menu "ordini aperti (arretrati)” nell’EOSWeb e myHARTJE, lo confermiamo per iscritto oppure quando informiamo l'acquirente della spedizione della merce o consegniamo la merce. Il testo contrattuale viene da noi memorizzato. Durante il processo d’ordinazione, l’acquirente potrà esaminare, stampare o memorizzare le presenti CGV. La lingua del contratto è il tedesco. L’acquirente può memorizzare e/o stampare il contenuto dell’ordine subito dopo l’effettuazione dell’ordine. Anche successivamente alla stipula del contratto, il contenuto degli ordini in corso nonché già eseguiti può essere visualizzato tramite la cronologia degli ordini nell’EOSWeb e myHARTJE, senza che vi sia memorizzata la versione CGV valida al momento della rispettiva stipula del contratto.
(1) I nostri prezzi si intendono in EURO più l’IVA prevista dalla legge all’aliquota rispettivamente applicabile. Salvo diversamente concordato, i prezzi si applicano franco magazzino (exw Incoterms 2020) con aggiunta delle spese di spedizione (cfr. § 4), imballaggio e assicurazione, dazi o altre imposte. Nell’operazione di consegna diretta i prezzi si applicano franco fabbrica (exw Incoterms 2020) del nostro fornitore. Salvo diversamente concordato, valgono i prezzi applicabili il giorno della stipula del contratto. A fronte di importi della fattura inferiori ai EURO 50,00 applicheremo delle spese di gestione pari a EURO 5,00 per ordini di piccole dimensioni.
(2) I prezzi indicati per la nostra consegna si fondano sulle circostanze in vigore al momento della stipula del contratto. In caso di considerevoli variazioni delle spese imprevedibili e da noi non influenzabili, ad es. l’aumento di tasse di nolo, spese di trasporto, tasse, dazi o altre imposte, fluttuazioni valutarie, aumenti di prezzo per materie prime o subforniture, abbiamo la facoltà di adeguare i prezzi a nostra ragionevole discrezione. In caso di aumenti del prezzo al di sopra del 15 % del prezzo netto, l’acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per gli aumenti del prezzo a causa di difficoltà di approvvigionamento e da noi segnalati prima della stipula del contratto, si applica § 5 comma 3.
(3) Gli importi delle fatture sono esigibili al ricevimento della fattura e alla consegna ovvero alla presa in consegna della merce. Non sono ammissibili le detrazioni,come ad esempio sconti, salvo espresso accordo con l’acquirente. L’acquirente entra automaticamente in mora qualora l’importo della fattura non viene saldato entro la scadenza di pagamento concordata o indicata sulla fattura oppure, salvo indicazione di scadenza di pagamento diversa, entro 14 giorni successivi alla ricezione della fattura. È decisiva la data di entrata di cassa da noi registrata. Resta fermo il verificarsi di una precedente messa in mora ai sensi delle disposizioni di legge, soprattutto mediante sollecito.
(4) Anche a fronte di un rapporto commerciale in corso abbiamo in ogni momento la facoltà di stipulare un contratto per intero o in parte soltanto contro pagamento anticipato.
(5) Siamo autorizzati ad emettere fattura in forma elettronica.
(6) In stato di morosità, l’acquirente è obbligato a versare interessi di mora ed un forfait per il danno causato secondo le disposizioni di legge quale risarcimento di un danno minimo. Non è esclusa la rivendicazione di un danno in eccesso. Nei confronti di commercianti, resta fermo il nostro diritto alla maturazione degli interessi tra commercianti (§ 353 Codice di Commercio Tedesco-HGB).
(7) Qualora in seguito alla stipula del contratto sia ravvisabile (ad es. con richiesta di apertura della procedura fallimentare, messa in mora per altri obblighi di adempimento) che il nostro diritto ad ottenere il prezzo d’acquisto sia a rischio a causa di mancata capacità o volontà di adempimento, avremo il diritto di rifiutare la prestazione e – eventualmente in seguito alla fissazione di una scadenza – di recedere dal contratto. Si applica (di conseguenza) § 321 del Codice civile tedesco-BGB. Sono nulli, in tal caso, accordi speciali (anche sconti speciali).
(8) I diritti di compensazione e di ritenzione spettano all’acquirente dal momento che le sue contropretese sono accertate con efficacia giuridica, incontestate o da noi riconosciute.
(1) Se non diversamente concordato, la consegna sarà effettuata franco magazzino (exw Incoterms 2020).
(2) Se ci assumiamo la spedizione della merce per l’acquirente oppure se realizziamo noi stessi il trasporto, salvo diversamente concordato, questo viene effettuato a spese dell’acquirente. La scelta del percorso di spedizione e del modo di trasporto avviene senza particolare accordo secondo la nostra discrezione. Nella misura in cui terremo conto delle richieste specifiche dell’acquirente, le spese aggiuntive che ne derivano andranno a carico dello stesso.
(3) Le opzioni e le spese di spedizione applicabili agli ordini effettuati tramite EOSWeb e myHARTJE saranno visualizzate all’acquirente nel corso dell’ordinazione alla voce “Tipo di spedizione“.
(4) Il rischio passa all’acquirente al più tardi nel momento della consegna dell’oggetto di fornitura (considerando che è determinante l’inizio della procedura di carico) allo spedizioniere, al vettore o a altri terzi incaricati di effettuare la spedizione. Ciò non vale nel caso di trasporti effettuati da noi stessi, se con l’acquirente è stato concordato un compenso distinto per la copertura di rischi di trasporto (“forfait per le spese di assicurazione“). In tal caso, il rischio passa all’acquirente soltanto nel momento della messa a disposizione della merce nel luogo di consegna.
(1) Le indicazioni sulle date di consegna non sono vincolanti, a meno che non siano state concordate per iscritto come date prefissate. Un termine di consegna concordato decorre al più presto dalla stipula del contratto, però non prima di aver chiarito del tutto i dettagli tecnici e commerciali dell’esecuzione dell’incarico. La decorrenza di tutti i termini applicabili da parte nostra è inoltre soggetta al tempestivo adempimento di tutti gli atti di collaborazione, soprattutto il tempestivo ricevimento di tutte le informazioni necessarie, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento concordate da parte dell’acquirente. In caso di mancato adempimento tempestivo degli obblighi di collaborazione, non decorreranno i termini di consegna ovvero i termini si prolungheranno di conseguenza.
(2) La consegna è soggetta a una fornitura tempestiva e regolare attravero da parte dei nostri fornitori stessi. Non ci assumiamo alcun rischio di approvvigionamento. In caso di mancata disponibilità della prestazione, sarà nostra cura informare l’acquirente.
(3) Se, a causa di difficoltà di approvvigionamento da parte del nostro fornitore, non dovessimo essere in grado di garantire la consegna al momento della stipula del contratto per mezzo di rispettivi acquisti di copertura e se avessimo segnalato all’acquirente, prima della stipula del contratto, le difficoltà di approvvigionamento e l’eventualità di aumenti di prezzi in maniera adeguata e ragionevole, si applica quanto segue:
(4) Non rispondiamo di consegne non effettuate o di ritardi di consegna se questi derivano da forza maggiore o da qualsiasi altro motivo di impedimento al di fuori della nostra sfera di influenza e se non potevamo ragionevolmente aspettarci di prendere in considerazione il motivo dell’impedimento oppure di evitarne o superarne le conseguenze. Questo vale ad esempio in caso di eventi di guerra, atti di terrorismo, eventi naturali, interruzioni operative, di trasporto e di traffico, mancate subforniture e forniture di materie prime, scioperi, serrate legittime, provvedimenti amministrativi, malattie di massa, epidemie e pandemie, interruzioni della produzione compresi i guasti alle macchine e la carenza di manodopera. In casi del genere informeremo l’acquirente del motivo di impedimento e delle relative conseguenze. Qualora un tale evento ci renda notevolmente più difficile o impossibile la consegna o la prestazione, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i nostri termini di consegna e di prestazione si prolungheranno oppure i nostri termini di consegna e di prestazione saranno posticipati della durata dell’impedimento più un termine adeguato di ripresa. Ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto se il ritardo che ne deriva supera il periodo di tre mesi oppure se, a causa del ritardo prima della scadenza di tale termine, non è più presumibile attenersi ancora al contratto, con la conseguenza che gli anticipi effettuati saranno rimborsati. Non esistono altre forme di rivendicazione.
(5) Le consegne parziali sono, per quanto ragionevoli, ammissibili. Indipendentemente dalla consegna complessiva, le fatture emesse per consegne parziali sono sottoposte a pagamento.
(6) Se siamo in ritardo di adempimento, l’acquirente è tenuto a darci l’occasione di adempiere alla prestazione entro un termine ragionevole. Di norma, il termine supplementare deve essere di almeno tre settimane.
(7) In caso di ritardo di consegna o di impossibilità, la responsabilità risarcitoria sussiste solo in conformità al § 9.
(1) Consegniamo la merce solo ad acquirenti competenti in materia. I veicoli non vengono da noi consegnati in condizioni di montaggio pronti per la vendita, ma necessitano del montaggio finale. Tale responsabilità di montaggio spetta all’acquirente. L’acquirente è obbligato ad eseguire il montaggio finale, l’assemblaggio di componenti nonché l’installazione di parti o componenti in modo accurato e soltanto per mano di meccanici esperti e competenti. In caso di violazione, l’acquirente è responsabile di tutti i danni che ne derivano. L’acquirente deve tenerci indenni da tutti gli eventuali danni e svantaggi derivanti da un montaggio difettoso per mano dell’acquirente.
(2) L’acquirente è obbligato a eseguire tempestivamente tutti gli atti di collaborazione regolamentati dal contratto, necessari o dovuti in buona fede. Ad esempio, l’acquirente è obbligato a rilasciare, senza doverne fare richiesta, una conferma della ricezione della merce in conformità alle disposizioni di legge. Le parti si impegnano a collaborare con reciproca fiducia e si aiuteranno a vicenda, ad esempio nella liquidazione di diritti di garanzia.
(3) Abbiamo il diritto di fissare un termine ragionevole per l’acquirente per l’adempimento di un atto di collaborazione. In caso di infruttuosa scadenza del termine abbiamo il diritto di recedere dal contratto.
(4) Se non diversamente stabilito nelle presenti CGV, l’acquirente è responsabile secondo le disposizioni di legge. Qualora l’acquirente debba un risarcimento danni invece della prestazione, abbiamo il diritto di pretendere un risarcimento danni forfettario pari al 15 % della prestazione, a meno che l’acquirente non comprovi un danno inferiore. Rimane salvo il diritto di far valere il risarcimento di un danno maggiore secondo le disposizioni di legge.
(1) Le nostre consegne si effettuano con riserva di proprietà. Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento del pagamento del prezzo d’acquisto nonché di tutti gli altri crediti ancora esistenti (nel momento della stipula del contratto) o futuri (compresi tutti i crediti a saldo dal conto corrente) nei confronti dell’acquirente e derivanti dal rapporto commerciale. La proprietà della merce passa automaticamente all’acquirente non appena sarà estinto il prezzo d’acquisto e non sussistono altri crediti derivanti dal rapporto commerciale (riserva di conto corrente).
(2) Un’eventuale lavorazione o un eventuale trattamento della merce soggetta a riserva di proprietà da parte dell’acquirente sarà sempre eseguita per conto nostro in qualità di azienda di lavorazione ai sensi del § 950 Codice civile tedesco-BGB. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene trattata dall’acquirente, si concorda che il trattamento viene effettuato a nostro nome e a nostro conto in qualità di fabbricanti e che noi acquistiamo direttamente la proprietà dell’oggetto nuovo creato. Se la merce viene trattata con altre cose non appartenenti a noi, acquistiamo la comproprietà della cosa nuova in rapporto al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (valore della fattura incl. IVA) rispetto/e alle altre cose trattate al momento del trattamento. Se la merce viene unita in modo indissolubile o viene mischiata con altre cose non appartenenti a noi, acquistiamo la comproprietà della cosa nuova in rapporto al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (valore della fattura incl. IVA) rispetto/e alle altre cose unite o mischiate al momento dell’unione e della mistura. Se la merce soggetta a riserva viene unita o mischiata in un modo che la cosa dell’acquirente sia da considerare l’oggetto principale, l’acquirente e noi concordiamo già da ora che l’acquirente trasferisce a noi in parte (in proporzione al valore dei materiali di partenza) la comproprietà della cosa. Tale trasferimento sarà da noi accettato. Per i prodotti risultanti dal trattamento, dalla mistura o dal collegamento, nella misura in cui siano di nostra proprietà, si applicano di conseguenza le disposizioni previste per la merce soggetta a riserva di proprietà.
(3) L’acquirente è obbligato a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà, di custodirla accuratamente e di assicurarla in modo adeguato al valore da nuovo contro i soliti rischi (ad es. furto, rottura, incendio, acqua) e di comprovare a richiesta la stipula e la sussistenza dell’assicurazione. Siamo autorizzati ad assicurare la merce soggetta a riserva di proprietà a spese dell’acquirente. Possiamo pretendere in qualsiasi momento che l’acquirente prepari un inventario della merce da noi fornita al suo luogo di magazzinaggio e che contrassegni la merce quale nostra proprietà . Per motivi di garanzia, l’acquirente cede a noi già da ora i diritti di assicurazione nonché i diritti nei confronti di terzi per danneggiamento, distruzione, furto o perdita della merce. Con la presente accettiamo tale cessione.
(4) L’acquirente deve informarci senza indugio di pignoramenti e altre limitazioni dei nostri diritti dovuti da terzi.
(5) L’acquirente ha la facoltà di alienare la merce soggetta a riserva nel corso della sua regolare condotta commerciale. Le costituzioni in pegno e le cessioni a titolo di garanzia sono ammissibili solo previo il nostro assenso per iscritto. Tale autorizzazione si estingue automaticamente nel momento in cui l’acquirente si trova in ritardo nel pagamento, è stata presentata domanda di apertura del fallimento relativa al suo patrimonio o esso è obbligato a presentare domanda di apertura del fallimento. In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà e finanziata a credito, l’acquirente è obbligato ad alienare la merce soltanto contro sufficienti garanzie (ad es. accordo di una propria riserva di proprietà ecc.).
(6) L’acquirente ci cede già da adesso a titolo di garanzia i crediti vantati nei confronti di terzi per la rivendita di merce soggetta a riserva per un importo corrispondente alla nostra quota di proprietà. La cessione è inoltre limitata al massimo all’importo del valore di fattura dei nostri crediti (IVA inclusa) che ci spetta nei confronti dell’acquirente a causa del rapporto commerciale posta in essere al momento della rivendita, più un supplemento di garanzia pari al 20 %.
(7) L’acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti e risultanti dalla rivendita. I rispettivi ricavi a noi spettanti dovranno esserci trasmessi immediatamente dopo averli ricevuti. Su nostra richiesta, l’acquirente dovrà comunicarci i nomi dei debitori dei crediti ceduti e avvisare loro della cessione. Siamo autorizzati a comunicare la cessione ai clienti anche a suo nome. L’autorizzazione di addebito diretto in conto bancario si estingue automaticamente nel momento in cui l’acquirente è in ritardo con il pagamento, è stata presentata domanda di apertura del fallimento relativa al suo patrimonio o esso è obbligato a presentare domanda di apertura del fallimento.
(8) A prescindere da un’eventuale estinzione automatica, abbiamo la facoltà di revocare l’autorizzazione di rivendita e/o di ulteriore trattamento e/o l’autorizzazione di addebito diretto in conto bancario se l’acquirente viola i suoi obblighi nei nostri confronti, soprattutto se non adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento risultanti dal rapporto commerciale, soprattutto se è in ritardo di pagamento o viola i suoi obblighi di acquirente con riserva di proprietà o se, in seguito alla stipula del contratto, diventa ravvisabile che i nostri diritti al pagamento derivanti dal rapporto commerciale con l’acquirente sono a rischio a causa della sua mancata capacità di prestazione. In caso di estinzione dell’autorizzazione di addebito diretto in conto bancario, l’acquirente deve comunicarci per la riscossione i dati occorrenti riguardo al credito e aiutarci eventualmente nel recupero dello stesso.
(9) Inoltre, in caso di comportamento contrario alle disposizioni contrattuali da parte del cliente, abbiamo il diritto di recedere dal contratto ai sensi delle disposizioni di legge. In alternativa, qualora sussistano i requisiti per il recesso, abbiamo anche il diritto di richiedere soltanto la restituzione della merce riservandoci espressamente il diritto di recesso. Se non viene dichiarata in modo talmente esplicito alcuna riserva di recesso, la pretesa di restituzione è da considerarsi dichiarazione di recesso. Lo stesso vale quando pignoriamo la merce con riserva di proprietà. Le spese di trasporto sostenute per il ritiro sono a carico dell’acquirente. Abbiamo il diritto di utilizzare la merce con riserva di proprietà da noi ritirata. Il ricavo dell’utilizzo viene computato con gli importi che l’acquirente deve a noi dopo averne dedotto un importo ragionevole per le spese dell’utilizzo.
(10) L’acquirente è tenuto a comunicarci immediatamente l’accesso di terzi alla merce con riserva di proprietà subito dopo esserne venuto a conoscenza e a fornirci tutte le informazioni e la documentazione necessarie per un intervento. L’acquirente risponde delle spese da sostenere per l’annullamento dell’accesso, soprattutto quelle dovute alla presentazione di un’opposizione di terzi nella misura in cui le stesse non potranno essere saldate dal creditore esecutore.
(1) I dati sulla qualità non rappresentano alcuna garanzia. Una garanzia è considerata rilasciata solo se, utilizzando questo termine, è stata espressamente denominata come tale.
(2) Non siamo responsabili di difetti che derivano dalla difettosità di pezzi forniti, eccetto che avessimo assunto una relativa garanzia o fossimo consapevoli del difetto oppure fosse evidente. Non siamo obbligati ad un controllo di qualità dei pezzi forniti.
(3) Il presupposto per qualsiasi diritto di garanzia è che l’acquirente soddisfi i suoi obblighi di controllare la merce e contestare gli eventuali vizi. Per tutte le prestazioni da noi fornite, l’acquirente è obbligato a provvedere senza indugio che la fornitura o prestazione venga controllata per difetti comprese le consegne errate o le differenze di quantità. La merce destinata all’installazione o ad altri trattamenti successivi deve in ogni caso essere controllata prima del suo trattamento. I difetti evidenti ci devono essere segnalati per iscritto possibilmente già al momento della consegna, al più tardi però il giorno lavorativo successivo alla consegna. Altri difetti ravvisabili in un regolare controllo ai sensi del § 377 Codice del Commercio Tedesco-HGB devono essere contestati per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. I difetti non ravvisabili in un regolare controllo devono essere contestati per iscritto entro due giorni lavorativi dopo essere stati individuati. Ai fini di preservarne i diritti, è sufficiente il tempestivo invio della segnalazione. Qualora i difetti non vengano contestati secondo le disposizioni sopra menzionate, la consegna è da considerarsi autorizzata. Le annotazioni sulle bolle di consegna non sono considerate quale denuncia dei difetti. Le persone addette al trasporto non sono autorizzate alla ricezione di denunce dei difetti. I summenzionati obblighi per la contestazione di eventuali vizi si applicano anche a prestazioni lavorative, a condizione che sia determinante il collaudo e non la consegna.
(4) L’onere della prova per la sussistenza di un difetto spetta all’acquirente.
(5) In caso di difetti comprovati presteremo a nostra discrezione garanzia eliminando i difetti o sostituendo la cosa difettosa gratuitamente (adempimento successivo). Siamo autorizzati a richiedere all’acquirente di rispedirci dapprima la merce difettosa ai fini della verifica del reclamo ed eventualmente dell’eliminazione del difetto ovvero della sostituzione della cosa difettosa. Il luogo dell’adempimento per l’adempimento successivo è la nostra fabbrica. Siamo inoltre autorizzati a richiedere all’acquirente di provvedere egli stesso all’eliminazione del difetto, purché questo sia ragionevole per l’acquirente. In tal caso rimborseremo all’acquirente le spese occorrenti.
(6) Qualora l’acquirente avesse installato la merce in conformità al suo tipo e al suo uso previsto dal contratto in un’altra cosa o l’avesse montata su un’altra cosa, siamo autorizzati, nell’ambito dell’adempimento successivo, a provvedere noi stessi alla rimozione della cosa difettosa e alla reinstallazione della cosa esente difetti oppure di lasciare fare la rimozione e l’installazione all’acquirente. In quest’ultimo caso rimborseremo all’acquirente le spese occorrenti per farlo. L’acquirente dovrà fissarci un termine ragionevole entro il quale potremo eseguire sotto la propria responsabilità la rimozione della merce. Rimane salvo il nostro diritto di negare l’esecuzione dell’adempimento successivo a causa di spese sproporzionate. L’adempimento successivo è in ogni caso sproporzionato quando il costo dell’adempimento successivo ammonta ad un importo superiore al 120 % del prezzo d’acquisto.
(7) Qualora la merce dovesse essere rispedita a noi ai fini dell’eliminazione del difetto o della sostituzione della cosa difettosa, essa deve essere restituita senza accessori montati successivamente o attrezzature. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli accessori e per l’attrezzatura.
(8) L’acquirente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo d’acquisto soltanto nella misura in cui, entro un termine ragionevole da noi fissato, non sia stato eseguito alcun tentativo di adempimento successivo oppure se l’adempimento successivo sia stato impossibile, negato, fallito o irragionevole. Qualora gli interessi legittimi dell’acquirente non vi siano in contrasto, il termine previsto per l’adempimento successivo deve essere di almeno quattro settimane. Nel dubbio, si presume che l’adempimento successivo sia fallito solo in seguito al terzo tentativo fallito di adempimento successivo. L’acquirente non ha il diritto di recedere dal contratto per difetti irrilevanti. Per i diritti al risarcimento danni dovuti a difetti, oltre ai requisiti di legge si applicano le disposizioni particolari di cui al § 9.
(9) L’acquirente potrà trattenere i pagamenti a causa di difetti soltanto in una misura ragionevole e proporzionata ai difetti verificatisi.
(10) Le disposizioni di legge sul regresso dell’acquirente ai sensi dei §§ 445a, 445b, 478 Codice civile tedesco-BGB si applicano conformemente alle seguenti condizioni: prima di un adempimento successivo mediante consegna sostitutiva o sostituzione di componenti, l’acquirente deve informarci senza indugio e darci l’opportunità di adempiere noi stessi ai reclami per i difetti fatti valere nei confronti dell’acquirente. Lo stesso vale se l’acquirente intende affidare a terzi il compito di provvedere all’adempimento successivo. Un risarcimento delle spese sostenute dall’acquirente senza alcun obbligo legale nei confronti del proprio cliente, in particolare come gesto di buona volontà, sarà effettuato solo se abbiamo precedentemente dato il nostro assenso alla misura prevista. Qualora dovesse essere installata una cosa non prevista per l’installazione, è escluso il regresso da parte dell’acquirente. I diritti risultanti dal regresso del fornitore sono esclusi in qualsiasi caso se la merce difettosa è stata lavorata da parte dell’acquirente o di un altro operatore, ad es. mediante l’installazione di un altro prodotto o il collegamento inseparabile con un altro prodotto. Per l’evasione dei diritti di regresso occorrono perlomeno la presentazione della ricevuta originale di vendita emessa per la rivendita nonché, nel caso di veicoli, l’originale del verbale di consegna al cliente dell’acquirente così come la restituzione delle merci/parti difettose. Siamo autorizzati a richiedere ulteriori giustificativi.
(1) Per il diritto al recesso dal contratto si applicano le disposizioni di legge, a condizione che l’acquirente, per la violazione di un obbligo non consistente in un difetto, possa recedere soltanto nella misura in cui siamo responsabili della violazione di un obbligo.
(2) Qualora sussistano ulteriori condizioni per la rivendicazione, rispondiamo di danni, per principio, soltanto se siamo colpevoli di dolo o colpa grave. Rispondiamo di colpa lieve in caso di violazione di un obbligo il cui adempimento costituisce il presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza l’acquirente può regolarmente fare affidamento (cosiddetto obbligo cardinale). Per tutti gli altri casi è esclusa una responsabilità di risarcimento danni per danni di ogni genere, indipendentemente dal fondamento del diritto, compresa la responsabilità precontrattuale.
(3) Qualora rispondiamo per colpa lieve, la nostra responsabilità è limitata al danno tipico del contratto, prevedibile al momento della stipula. In caso di colpa lieve non sussiste alcuna responsabilità per danni indiretti o danni conseguenti.
(4) In caso di danni subiti per ritardi, rispondiamo al massimo per un importo pari al 5 % del valore della prestazione in mora.
(5) Le esclusioni e le limitazioni della responsabilità non si applicano nella misura in cui rispondiamo per dolo o colpa grave, nella misura in cui ci siamo assunti la garanzia, per danni da risarcire in base alla legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz) nonché per i danni alla vita, al corpo o alla salute.
(6) Le sopra menzionate esclusioni e limitazioni della responsabilità si applicano anche a favore dei nostri dipendenti, ausiliari o altri terzi di cui ci avvaliamo per l’adempimento del contratto.
(1) Il termine di prescrizione per rivendicazioni a causa di difetti è di un anno a partire dalla data di consegna.
(2) Altre rivendicazioni contrattuali dell’acquirente a causa di violazioni di un obbligo cadono in prescrizione dopo un anno. Ciò non vale per il diritto dell’acquirente di recedere dal contratto per la violazione di un obbligo di cui siamo responsabili e che non consiste in un vizio.
(3) In deroga, si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge per i seguenti diritti di rivendicazione dell’acquirente:
(4) I nostri diritti di rivendicazione nei confronti dell’acquirente cadono in prescrizione ai sensi delle disposizioni di legge.
(1) Si applica la legge della Repubblica Federale di Germania ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
(2) Il luogo dell’adempimento è Hoya.
(3) Nei rapporti giuridici con commercianti, si concorda Hoya come unico foro competente per azioni legali promosse nei nostri confronti. Siamo autorizzati a proporre domande giudiziali anche al foro generale dell’acquirente.
(4) Qualora singole disposizioni del contratto comprese le presenti CGV dovessero essere o divenire totalmente o parzialmente inefficaci, rimarrà salva l’applicabilità delle restanti disposizioni. Il regolamento totalmente o parzialmente inefficace sarà in tal caso sostituito da un regolamento il cui successo economico si avvicini il più possibile a quello inefficace.